Telelavoro
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Capitolo 1 Caratteristiche del telelavoro. Cenni storici ed evoluzione
1.1. Nozione di telelavoro.
Il termine “telelavoro” deriva dall’inglese “telework” o “telecommute” definisce il lavoro svolto da casa, a tempo pieno o parziale. Il telelavoro però costituisce una particolare modalità di lavoro che può estrinsecarsi in molteplici forme organizzative e pertanto vi sono varie definizioni di esso: tre sono particolarmente significative. La prima è data dall’art.2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 . Il testo normativo in argomento, come si specificherà meglio in seguito, disciplina le modalità organizzative del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni e definisce il telelavoro “la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29 in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce”. Il suindicato D.P.R. inoltre specifica in modo efficace, nell’art.1, comma 3, le finalità del telelavoro che consistono nel “razionalizzare l’organizzazione del lavoro” e economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane”. La seconda definizione è data dall’Accordo Europeo del 16 luglio 2002 (punto n.2) e dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (art.1), che è stato stipulato tra la Confindustria ed altre 19 associazioni imprenditoriali; le predette disposizioni saranno
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e comunemente
“realizzare
successivamente esaminate più specificamente. Considerano il telelavoro “una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro, che si avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di